All'articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, al 36 per cento»;
  • b)al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non puo' essere rateizzata.». All'articolo 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, al 36 per cento»;
  • b)al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non puo' essere rateizzata.».

Testo vigente dal 11 agosto 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;148~art27 · fonte del testo

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