Art. 11 — Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche

Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 18:
  • 1)al comma 1: 1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente a imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;
  • 2)al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»;
  • 3)al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;
  • 4)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»;
  • 5)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;
  • b)all'articolo 21, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;
  • c)dopo l'articolo 39 e' aggiunto il seguente: «39-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 39 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data. 2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato. 3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo. 4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:
  • a)l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;
  • b)l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo. 5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza. 6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva».
  • d)all'allegato A:
  • 1)dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti: «37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante; 37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 39-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;
  • 2)dopo il numero 49 e' inserito il seguente: «49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;
  • 3)dopo il numero 51 e' inserito il seguente: «51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;». Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 318:
  • 1)al comma 1: 1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis), e le definizioni contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente ad imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;
  • 2)al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»;
  • 3)al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;
  • 4)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»;
  • 5)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;
  • b)all'articolo 321, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;
  • c)dopo l'articolo 339 e' aggiunto il seguente: «339-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 339 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data. 2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato. 3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo. 4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:
  • a)l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;
  • b)l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo. 5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza. 6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva».
  • d)all'allegato B:
  • 1)dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti: «37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante; 37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 339-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;
  • 2)dopo il numero 49 e' inserito il seguente: «49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;
  • 3)dopo il numero 51 e' inserito il seguente: «51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;». I regimi semplificati diversi da quelli disciplinati nei commi 1 e 2, previsti nelle regole OCSE pubblicate il 5 gennaio 2026 "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package", sono facoltativi e si adottano, in relazione ai gruppi multinazionali e nazionali, con la prima decorrenza possibile tra quelle ammesse dalle regole stesse. Il decreto di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e all'articolo 339-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dai commi 1 e 2, e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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