Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate ((...)) in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il ((16 dicembre)) dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 59 La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1. ((I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.)) 59 Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 ha disposto (con lart. 2, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

D.P.C.M. 29 luglio 2008

20

Il D.P.C.M. 29 luglio 2008, (in G.U. 7/8/2008, n. 184), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione".

D.P.C.M. 27 luglio 2010

23

Il D.P.C.M. 27 luglio 2010 (in G.U. 03/08/2010, n. 179) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore, nonche' il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010".

24

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 37, comma 11-bis) che "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

59

Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Testo vigente dal 13 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 320/1998

    Altra decisione
    22 luglio 1998

    Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Vari Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

    Art. 17 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 19 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 20 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 21 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 13 gennaio 2024. 33 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versatetolto: , previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, inaggiunto: ... in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il tolto: mese di novembre aggiunto: 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non … di cui all'articolo 17, comma 1. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno tolto: sedici aggiunto: 16 di ciascun mese tolto: per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

    Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art20 · fonte del testo

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