Manifesta infondatezza della questione, in quanto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di emanare l'atto di trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico all'esito di un procedimento specificamente definito dalle norme primarie. Peraltro, il fatto che, fra i molteplici effetti della trasformazione, vi sia anche quello previsto dall'art. 10, comma 2, del predetto decreto legislativo, secondo il quale resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro relative alla fase anteriore alla trasformazione, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto definisce un criterio di collegamento, predeterminato e non arbitrario, fra un numero indefinito di controversie ed il giudice dotato della giurisdizione su di esse. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 257/1995 e 161/1992 nonché S. n. 217/1993, nelle quali si afferma, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, che il principio della precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e 'a posteriorì oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, Cost., ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un 'discrimen' della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti. red.: G. Leo
Art. 76 cost. · Art. 10 Istituzione dell'Ente nazionale per le strade · Art. 11 Istituzione dell'Ente nazionale per le strade · Art. 25 cost.