Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.lgs. 143/1994
  • art. 11d.lgs. 143/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma

2 e 11, comma 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143

(Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), e del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione

dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le

strade, ente pubblico economico), promosso con ordinanza emessa il 2

aprile 1997 dal pretore di Bologna sul ricorso proposto da Ermanno

Bernardini contro l'ANAS ed altre, iscritta al n. 319 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Bonifica S.p.A., nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso nei confronti, tra

gli altri, dell'ANAS - Ente nazionale per le strade, per

l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il pretore di

Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 2

aprile 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26

febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le

strade), nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale

autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico

economico), in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione;

che l'ANAS, costituitosi nel processo principale, ha eccepito il

difetto di giurisdizione ex art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 143 del

1994, secondo cui "continuano ad essere attribuite alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a

questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla

trasformazione dell'azienda";

che il giudice a quo premette che il rapporto di lavoro è

cessato in data anteriore a quella dell'emanazione del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, il quale,

ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994, ha

disposto la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, ma

dubita che le due suindicate disposizioni del decreto legislativo

violino l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto

riservano l'individuazione del giudice competente ad un atto

amministrativo, stabilendo, la prima, che la trasformazione

dell'azienda costituisce il criterio per il riparto della

giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro con l'ANAS, e, la

seconda, che tale trasformazione sia disposta con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

che, ad avviso del pretore di Bologna, l'art. 11, comma 3, del

d.lgs. n. 143 del 1994, nella parte in cui conferisce al Presidente

del Consiglio dei Ministri il potere di disporre, con proprio

decreto, la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, reca

vulnus anche all'art. 76 della Costituzione, qualora "si configuri

come una ulteriore e non consentita delega" dell'esercizio della

funzione legislativa, delegata al Governo dall'art. 1 della legge 24

dicembre 1993, n. 537;

che, secondo il pretore rimettente, l'art. 76 della Costituzione

risulta altresì violato perché il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, qualificato nell'ordinanza

come atto di legislazione delegata, risulta emanato oltre il termine

di novanta giorni previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143

del 1994, nonché oltre quello del 31 dicembre 1994, stabilito nella

legge n. 537 del 1993 per l'esercizio della funzione legislativa

delegata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per l'infondatezza delle questioni;

che si è, altresì, costituita la Società Bonifica, convenuta

nel giudizio principale, chiedendo che le questioni di

costituzionalità siano dichiarate infondate;

Considerato che l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994

dispone che, "previa approvazione dello statuto, l'ANAS è

trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei

lavori pubblici" e fissa a tal fine un termine non perentorio di

novanta giorni, demandando ad un atto amministrativo la mera

esecuzione della trasformazione all'esito di un procedimento

specificamente disciplinato;

che, pertanto, la norma denunziata non configura affatto una

fattispecie di sub-delegazione della funzione legislativa, sicché la

censura riferita all'art. 76 della Costituzione è manifestamente

infondata e la questione è, invece, manifestamente inammissibile

nella parte in cui investe il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 26 luglio 1995, dato che tale atto è privo di forza

di legge;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il

principio della precostituzione per legge del giudice naturale è

leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e a

posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione

singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai

quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva

assoluta di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della

Costituzione, ma non anche qualora l'identificazione del giudice

competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati

preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci

di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione dei

diversi organi giudicanti (ex plurimis, ordinanza n. 257 del 1995,

sentenza n. 217 del 1993, ordinanza n. 161 del 1992);

che l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994 attribuisce al

Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare l'atto di

trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico all'esito di un

procedimento specificamente definito dalle norme primarie;

che il fatto che, fra i molteplici effetti della trasformazione,

vi sia anche quello previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n.

143 del 1994, secondo il quale resta ferma la giurisdizione del

giudice amministrativo sulle controversie di lavoro relative alla

fase anteriore alla trasformazione, non viola l'art. 25, primo comma,

della Costituzione, in quanto definisce un criterio di collegamento

generale, predeterminato e non arbitrario, fra un numero indefinito

di controversie ed il giudice dotato della giurisdizione su di esse,

sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale

autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico

economico), sollevata dal pretore di Bologna in riferimento

all'articolo 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto

legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale

per le strade), sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 76 della

Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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