Art. 9 — Ordinamento contabile
Non si applicano all'Ente le norme di contabilita' dello Stato. Con lo statuto sono definite le modalita' della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attivita' agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Ente nazionale per le strade e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalita' previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 1 marzo 1994
