Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Al personale dell'ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Testo vigente dal 21 maggio 1999
