Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonche' ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ((e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria)). Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del ((testo unico di cui al)) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Testo vigente dal 20 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2018 al 20 novembre 2018. 16 parole aggiunte.

… contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aggiunto: e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del aggiunto: testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art10 · fonte del testo

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