Art. 8 — Concentrazione dei rischi
((Fatte salve le norme settoriali,)) Le imprese regolamentate o le societa' di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e' definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti, individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. Le autorita' di vigilanza competenti rilevanti, ((possono di comune accordo)) disporre limiti quantitativi ((ovvero adottare altre misure)) che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la societa' di partecipazione finanziaria mista. Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE ((e successive modificazioni,)), le autorita' di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi. (( Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario. ))
Testo vigente dal 16 aprile 2014
