Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2005 al 16 aprile 2014. 391 parole tolte, 148 parole aggiunte in 9 capoversi.
Le autorita' competentitolto: , che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti ad un gruppo, stabiliscono se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3. A tale fine le autorita' competenti collaborano strettamente tra loro e, in particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario, non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate. Le autorita' competenti rilevanti possono, tolto: sulla base di un accordo di coordinamento:
tolto: a) non includere il gruppo nell'ambito di applicazione del presente decreto o non applicare gli aggiunto: di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, tolto: se viene raggiunta la soglia di cui all'articolo aggiunto: ove ricorra uno dei seguenti casi:
aggiunto: a) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non tolto: quella di cui all'articolo aggiunto: dell'articolo 3, comma 3;
aggiunto: b) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, tolto: qualora ritengano che tale inclusione o l'applicazione dei predetti articoli aggiunto: ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure tolto: la ritengano aggiunto: sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare tolto: tenendo conto, ad esempio, del fatto che:
tolto: 1) la dimensione relativa del settore finanziario di minori dimensioni, misurata in base alla media di cui all'articolo 3, comma 3, o in base al totale dello stato patrimoniale o ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, non supera il 5 per cento;
tolto: 2) in uno Stato dell'Unione europea, la quota di mercato di tale settore, misurata in base al totale dello stato patrimoniale nel settore bancario o nel settore dei servizi finanziari e in base ai premi lordi iscritti nel settore assicurativo, non supera il 5 per cento. La decisione e' notificataaggiunto: . Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessatetolto: ;
tolto: b) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
tolto: c) verificare, prima di individuare un conglomerato finanziario, il rispetto per 3 anni consecutivi delle soglie previste dall'articolo 3, commi 2 e 3;
Mostra gli altri 1 capoversi cambiati
tolto: d) verificare l'esistenza di un conglomerato finanziario, anche nel caso in cui le soglie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non siano rispettate per 3 anni consecutivi, qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario, le decisioni di cui alle lettere da b) a d) del comma 2 sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e sulla base di un accordo di coordinamento, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini aggiunto: e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.