(( Le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:

  • a)l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3;
  • b)l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro. )) (( Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. )) (( Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate. )) (( Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare. ))

Testo vigente dal 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2005 al 16 aprile 2014. 391 parole tolte, 148 parole aggiunte in 9 capoversi.

Le autorita' competentitolto: , che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti ad un gruppo, stabiliscono se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3. A tale fine le autorita' competenti collaborano strettamente tra loro e, in particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario, non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate. Le autorita' competenti rilevanti possono, tolto: sulla base di un accordo di coordinamento:

tolto: a) non includere il gruppo nell'ambito di applicazione del presente decreto o non applicare gli aggiunto: di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, tolto: se viene raggiunta la soglia di cui all'articolo aggiunto: ove ricorra uno dei seguenti casi:

aggiunto: a) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non tolto: quella di cui all'articolo aggiunto: dell'articolo 3, comma 3;

aggiunto: b) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, tolto: qualora ritengano che tale inclusione o l'applicazione dei predetti articoli aggiunto: ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure tolto: la ritengano aggiunto: sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare tolto: tenendo conto, ad esempio, del fatto che:

tolto: 1) la dimensione relativa del settore finanziario di minori dimensioni, misurata in base alla media di cui all'articolo 3, comma 3, o in base al totale dello stato patrimoniale o ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, non supera il 5 per cento;

tolto: 2) in uno Stato dell'Unione europea, la quota di mercato di tale settore, misurata in base al totale dello stato patrimoniale nel settore bancario o nel settore dei servizi finanziari e in base ai premi lordi iscritti nel settore assicurativo, non supera il 5 per cento. La decisione e' notificataaggiunto: . Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessatetolto: ;

tolto: b) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

tolto: c) verificare, prima di individuare un conglomerato finanziario, il rispetto per 3 anni consecutivi delle soglie previste dall'articolo 3, commi 2 e 3;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) verificare l'esistenza di un conglomerato finanziario, anche nel caso in cui le soglie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non siano rispettate per 3 anni consecutivi, qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario, le decisioni di cui alle lettere da b) a d) del comma 2 sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e sulla base di un accordo di coordinamento, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini aggiunto: e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art4 · fonte del testo

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