Tra le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilita' attribuite alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali. L'individuazione e' effettuata sulla base dei seguenti criteri:

  • a)qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attivita';
  • b)qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente individuata sulla base dei seguenti criteri:
  • 1)nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;
  • 2)nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;
  • 3)nel caso in cui nello Stato membro in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate piu' imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
  • 4)nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano piu' societa' di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
  • 5)nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
  • 6)nel caso in cui ((un)) conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni. Il coordinatore, individuato in conformita' del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il piu' elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo ((3)), nonche' la designazione del coordinatore. ((Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto.)) In casi particolari, le autorita' competenti rilevanti ((possono, di comune accordo e consultato)) il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorita' competente diversa. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:
  • a)il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorita' competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali;
  • b)la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;
  • c)la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9;
  • d)la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi;
  • e)la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10;
  • f)la pianificazione e il coordinamento delle attivita' di vigilanza, in collaborazione con le autorita' competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza. Il coordinatore, le altre autorita' competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorita' competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori compiti ((necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare)) e puo' specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorita' competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorita' competenti. Il coordinatore puo' chiedere alle autorita' competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorita' coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni gia' fornite a un'altra autorita' competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso di tali informazioni. (( Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:
  • a)i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;
  • b)gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali. ))

Testo vigente dal 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2012 al 16 aprile 2014. 8 parole tolte, 96 parole aggiunte in 4 capoversi.

6) nel caso in cui aggiunto: un conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o … un gruppo che il gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo tolto: 4 aggiunto: 3, nonche' la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo tolto: eaggiunto: , le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto. In casi particolari, le autorita' competenti rilevanti possono, tolto: mediante accordi di coordinamento e sentito aggiunto: di comune accordo e consultato il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma …

… di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori compiti aggiunto: necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare e puo' specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorita' competenti … autorita' competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso di tali informazioniaggiunto: . Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:

aggiunto: a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;

aggiunto: b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art5 · fonte del testo

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