In caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilita' sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorita' competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono adottare:

  • a)i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188 ((...)) e all'articolo 191 del CAP;
  • a-bis)i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;
  • b)i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV del TUF;
  • c)i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP;
  • d)le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, ((lettere da a-bis) a d))), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore puo' chiedere all'autorita' di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel piu' breve tempo possibile. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con specifici accordi.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015. 3 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188tolto: , comma 1,aggiunto: ... e all'articolo 191 del CAP;

c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAPaggiunto: ;

aggiunto: d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a tolto: c aggiunto: d), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. Nei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari