La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilita' del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate ((...)), che ne fanno parte, nonche' la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficolta' finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. (( Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g). )) Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate:

  • a)a capo di un conglomerato finanziario;
  • b)la cui impresa madre e' una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea;
  • c)che sono legate ad un'altra impresa del settore finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o per effetto della quale gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone. I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono sottoposti a vigilanza supplementare nell'ambito di quest'ultimo. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza notevole senza detenere partecipazioni o altri legami finanziari in una o piu' imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato finanziario, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ((a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).)). Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica l'esercizio della vigilanza individuale su societa' di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un Paese terzo appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. Le societa' di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3, rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto. Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le societa' di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di societa' di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al presente decreto, le societa' di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo (bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a cui appartengono. Nel caso in cui le societa' di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato.

Testo vigente dal 16 aprile 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2005 al 16 aprile 2014. 5 parole tolte, 45 parole aggiunte in 2 capoversi.

La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilita' del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate tolto: e nonaggiunto: ..., che ne fanno parte, nonche' la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficolta' finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. aggiunto: Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g). Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate:

… vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere tolto: d) ed e) aggiunto: a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art2 · fonte del testo

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