Art. 14 — Sanzioni nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 103.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' competenti. Per le violazioni previste nel presente articolo, l'autorita' competente individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, applica la procedura di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo vigente dal 25 luglio 2005
