Nozione ((e identificazione)) di conglomerato finanziario Costituisce un conglomerato finanziario, ((...)), qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni:

  • a)((qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata:
  • 1)questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
  • 2)almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
  • 3)le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;))
  • b)((qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
  • 1)le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;
  • 2)almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
  • 3)le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;))
  • c)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53));
  • d)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53));
  • e)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)). ((1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate.)) Le attivita' di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera ((b), n. 1))), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso e' superiore al 40 per cento. (( Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento. )) (( Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro. )) (( Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3. Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni. )) Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale e' effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformita' dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui e' detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati. (( Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare. )) (( Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono:
  • a)escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea;
  • b)al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;
  • c)escludere una o piu' partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo. ))

Testo vigente dal 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2005 al 16 aprile 2014. 104 parole tolte, 659 parole aggiunte in 15 capoversi.

aggiunto: Nozione e identificazione di conglomerato finanziario Costituisce un conglomerato finanziario, tolto: ai fini del presente decretoaggiunto: ..., qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni:

a) aggiunto: qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata tolto: o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata;aggiunto: :

tolto: b) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata,aggiunto: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, tolto: ovvero aggiunto: oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, tolto: ovvero aggiunto: oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento …

tolto: caggiunto: 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

aggiunto: 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;

aggiunto: b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentatatolto: ,aggiunto: :

aggiunto: 1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziarioaggiunto: , ai sensi del comma 2;

tolto: daggiunto: 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: eaggiunto: 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore … o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi tolto: finanziari aggiunto: d'investimento siano entrambe significativetolto: . Leaggiunto: , ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;

aggiunto: c) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53;

aggiunto: d) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53;

aggiunto: e) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53. 1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate. Le attivita' di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera tolto: c aggiunto: b), n. 1), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o … superiore al 40 per cento. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera tolto: e), aggiunto: a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario tolto: (bancario, assicurativo, servizi di investimento),aggiunto: , il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese tolto: del settore finanziario aggiunto: di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle tolto: predette imprese del settore finanziario aggiunto: imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento. tolto: Si considerano comunque significative le aggiunto: Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari aggiunto: si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello tolto: Stato aggiunto: stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro. Ai fini del tolto: calcolo del valore medio e della valutazione delle dimensioni del settore finanziario, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente aggiunto: presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3. Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale e' effettuato … Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati. tolto: Nel aggiunto: Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono:

aggiunto: a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea;

aggiunto: b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;

aggiunto: c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento tolto: per i conglomerati che sono gia' oggetto della vigilanza supplementare, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 … di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro tolto: per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. tolto: Tuttavia, il aggiunto: Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo' tolto: decidere diaggiunto: , durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti tolto: di cui sopraaggiunto: . Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art3 · fonte del testo

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