All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera ff) e' aggiunta, in fine, la seguente: «ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

  • 1)"ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
  • 2)"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
  • 3)"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 4)"Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 5)"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
  • 6)"Autorita' di vigilanza degli Stati membri: le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.». All'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto». All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti e con il comitato congiunto»;
  • b)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.»;
  • c)al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;
  • d)il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.». All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.». All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorita' competente rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.».

Testo vigente dal 8 agosto 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;130~art4 · fonte del testo