Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;». All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.». All'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.»;
- b)al comma 5, dopo le parole: "societa' finanziaria" sono inserite le seguenti: "e alla societa' di partecipazione finanziaria mista". All'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziaria» sono inserite le seguenti: «e la societa' di partecipazione finanziaria mista»;
- b)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.». All'articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e alle societa' di partecipazione finanziaria mista»;
- b)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.». Dopo l'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista). - 1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. 3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.». All'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista». All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, lettera g), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e delle societa' di partecipazione finanziaria mista»;
- b)la parola: «lettera» e' sostituita dalle seguenti: «lettere b) e b-bis),». All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e societa' di partecipazione finanziaria mista»;
- b)al comma 3, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista».
Testo vigente dal 1 aprile 2014
