[1]L'imposta sulle successioni e donazioni si applica secondo le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attivita' culturali » sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali » e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»;
  • b)all'articolo 1:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.»;
  • 2)al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»;
  • c)all'articolo 2:
  • 1)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»;
  • 2)al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-bis,»;
  • d)all'articolo 3, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarita' del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa' residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.»;
  • e)dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione). - 1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario. 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui e' stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si da' luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust gia' istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
  • f)all'articolo 5, comma 2, le parole da «, gli affilianti e gli affiliati.» fino a «19 gennaio 1942, numero 23» sono soppresse;
  • g)all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non e' nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.».
  • h)l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Determinazione dell'imposta).- 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
  • a)a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
  • b)a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
  • c)a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
  • d)a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.»;
  • i)all'articolo 8:
  • 1)al comma 1, la parola: «globale» e' soppressa;
  • 2)al comma 2, le parole: «di fallimento del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale» e le parole: «della chiusura del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della chiusura della relativa procedura»;
  • 3)il comma 4 e' abrogato;
  • l)all'articolo 9, comma 2, la parola: «globale» e' soppressa;
  • m)all'articolo 12, comma 1:
  • 1)alla lettera a), le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
  • 2)alla lettera b), le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
  • n)all'articolo 13:
  • 1)al comma 1, le parole: «I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista»;
  • 2)al comma 2, le parole: «del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate»;
  • 3)al comma 3, le parole: «Contro il rifiuto dell'attestazione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «Contro il rifiuto della dichiarazione e' ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
  • o)all'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il saggio legale d'interesse», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri ivi previsti;»;
  • p)all'articolo 15, comma 1, le parole: «e vidimato» sono soppresse;
  • q)all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «e vidimato» sono soppresse;
  • r)all'articolo 17, comma 1:
  • 1)alla lettera a), le parole: «il ventuplo dell'annualita'» sono sostituite dalle seguenti: «il valore pari a quaranta volte l'annualita'»;
  • 2)alla lettera b), le parole: «e non superiore al ventuplo della stessa,» sono soppresse;
  • 3)alla lettera c), le parole: «per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico»;
  • 4)dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;
  • s)all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo e' stato impiegato nei seguenti modi:
  • a)nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
  • b)nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
  • c)in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.»;
  • t)all'articolo 23:
  • 1)al comma 1, lettera d), le parole: «dall'ispettorato provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ispettorato»;
  • 2)al comma 2, le parole: «aziende o istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «banche e altri intermediari finanziari» e le parole: «altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito» sono sostituite dalle seguenti: «ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario»;
  • 3)al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
  • u)all'articolo 25:
  • 1)al comma 2, le parole: «non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali anteriormente all'apertura della successione non e' ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», le parole: «di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale» e le parole: «al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela ivi prevista»;
  • 2)al comma 3, le parole: «di cui all'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 42», le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291» e le parole: «; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo» sono soppresse;
  • 3)al comma 4, le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291»;
  • 4)al comma 4-bis, le parole: «di cui all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 43»;
  • v)la rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «LIQUIDAZIONE e Accertamento dell'imposta»;
  • z)all'articolo 27:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed e' nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.»;
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.»;
  • 3)al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, 3 e 4»;
  • 4)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. E' principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarita' dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; e' complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.»;
  • aa)all'articolo 28:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La dichiarazione della successione e' presentata con le modalita' telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione puo' essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.»;
  • 2)al comma 2, dopo le parole: «i loro rappresentanti legali», sono inserite le seguenti: «nonche' i trustee, in caso di trust testamentario»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La dichiarazione della successione, a pena di nullita', e' redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.»;
  • 4)al comma 5, le parole: «per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione» e le parole: «dal cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere del tribunale»;
  • 5)al comma 6-bis, il quarto periodo e' soppresso;
  • bb)all'articolo 29:
  • 1)al comma 1: 1.1) la lettera d) e' abrogata; 1.2) alla lettera e), le parole: «alienazioni di beni e» sono soppresse; 1.3) alla lettera m), la parola: «globale» e' soppressa; 1.4) la lettera n-bis) e' sostituita dalla seguente: «n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.»;
  • 2)al comma 2, le parole: «lettere c), i) e n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), n) e n-bis)»;
  • 3)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente.»;
  • 4)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
  • cc)all'articolo 30:
  • 1)al comma 1: 1.1) le lettere e) e f) sono abrogate; 1.2) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente: «i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;
  • 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
  • 3)al comma 6, le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;
  • dd)all'articolo 31, comma 2:
  • 1)alla lettera a), dopo le parole: «esecutori testamentari», sono inserite le seguenti: «e i trustee»;
  • 2)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;»;
  • ee)all'articolo 32:
  • 1)al comma 1, le parole: «lettere da c) a i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d), h) e i-bis)»;
  • 2)al comma 2, le parole: «, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'art. 10» sono soppresse;
  • 3)al comma 3, le parole: «e dell'art. 10» e le parole: «; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4» sono soppresse;
  • ff)all'articolo 33:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.»;
  • 2)il comma 1-bis e' abrogato;
  • 3)i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:
  • a)le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
  • b)le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
  • c)le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione. 3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.»;
  • gg)all'articolo 34, comma 2, le parole: «compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,» e le parole: «, 8, comma 4, e 10» sono soppresse;
  • hh)all'articolo 35, comma 2, le parole da «da 14» fino a «di cui all'art. 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4»;
  • ii)all'articolo 37:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e' eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione.»;
  • 2)al comma 2, le parole: «di scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «di scadenza dei termini» e le parole: «nella misura del 4,50 per ogni semestre compiuto» sono soppresse;
  • 3)al comma 3, le parole: «a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 10»;
  • 4)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione e' effettuato secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
  • ll)all'articolo 38:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contribuente puo' eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non e' ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.»;
  • 2)al comma 2, la parola: «liquidata» e' sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
  • 3)al comma 3, la parola: «liquidata» e' sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
  • mm)all'articolo 39:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: «e i legatari», sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione della dichiarazione della successione»;
  • 2)al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze»;
  • 3)al comma 9, le parole: «dall'art. 31, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 37, comma 1, primo periodo»;
  • nn)all'articolo 40, il comma 4 e' abrogato;
  • oo)all'articolo 41, comma 1, le parole: «del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;
  • pp)all'articolo 42:
  • 1)al comma 1: 1.1) la lettera g) e' abrogata; 1.2) alla lettera h), le parole: «del fallimento del defunto dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata»;
  • 2)al comma 4, le parole: «gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10»;
  • qq)all'articolo 44:
  • 1)al comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
  • 2)al comma 2, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
  • rr)all'articolo 47, comma 2, le parole: «Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano»;
  • ss)all'articolo 48:
  • 1)il comma 1 e' abrogato;
  • 2)al comma 4, le parole: «Le aziende e gli istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche e gli altri intermediari finanziari»;
  • 3)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attivita' cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di eta' anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».
  • tt)all'articolo 51, comma 3, le parole: «di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari»;
  • uu)all'articolo 54, alla rubrica, la parola: «pecuniaria» e' sostituita dalla seguente: «amministrativa»;
  • vv)all'articolo 55, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonche' gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.»;
  • zz)l'articolo 56 e' sostituito dal seguente: «Art. 56 (Determinazione dell'imposta). - 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
  • a)a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
  • b)a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
  • c)a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
  • d)a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 3. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5. 4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione. 5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalita' e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.»;

[2]aaa) all'articolo 56-bis:

  • 1)il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.»;
  • 3)al comma 3, dopo le parole: «con le aliquote», sono inserite le seguenti: «e le franchigie» e le parole: «mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento» sono soppresse;

[3]bbb) all'articolo 57:

  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.»;
  • 2)al comma 2, le parole: «la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa»;

[4]ccc) all'articolo 59, comma 1, lettera a), la parola: «vincolati» e' sostituita dalle seguenti: «sottoposti a tutela» e le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;

[5]ddd) all'articolo 60, comma 1, le parole: «56 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «56, 56-bis e 57»;

[6]eee) l'articolo 61 e' abrogato;

[7]fff) e' aggiunto, in fine, il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 1 al presente decreto. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalita' semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonche' della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si applica anche agli affilianti e agli affiliati.

Testo vigente dal 2 ottobre 2024 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 89/2026

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di regis…

    Art. 17 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 1 Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 46 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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