Art. 7 — Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale
All'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.». All'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «per l'assolvimento dei fini istituzionali», sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonche' i soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale, per l'acquisizione dei dati immobiliari necessari all'espletamento dei compiti loro affidati»;
- b)le parole: «e su base convenzionale» sono soppresse;
- c)dopo le parole: «in esenzione da tributi», sono inserite le seguenti: «e oneri». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono determinate le modalita' per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalita' esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale. L'articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e' abrogato.
Testo vigente dal 2 ottobre 2024
