L'articolo 2, commi da 47 a 52, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati e quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute nei suddetti commi da 47 a 52 il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto legislativo. L'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. I riferimenti alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto, se effettuati ai titoli I e II, si intendono effettuati al titolo I, come modificato dal presente decreto, e, se effettuati al Titolo III, si intendono effettuati ai servizi catastali indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto. I riferimenti alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emananti anteriormente al presente decreto si intendono effettuati ai servizi ipotecari indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e all'articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo - 28 maggio 2026, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 3/6/2026, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024".

Testo vigente dal 4 giugno 2026 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 89/2026

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di regis…

    Art. 17 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 1 Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 46 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2024 al 4 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo - 28 maggio 2026, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 3/6/2026, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art9 · fonte del testo