Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, puo' pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera p), o dall'articolo 29. comma 1, lettera h). La sospensione e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art54 · fonte del testo