Art. 29 — Attribuzioni
Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
- a)rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b)formula pareri, quando ne e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- c)adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- d)coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- e)vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- f)formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
- g)designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- h)determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
- i)decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
- l)formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
- m)valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
- n)propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
- o)determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
- p)esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge;
- q)individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
