Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

  • a)rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
  • b)formula pareri, quando ne e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  • c)adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
  • d)coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
  • e)vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
  • f)formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
  • g)designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
  • h)determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
  • i)decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
  • l)formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
  • m)valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
  • n)propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
  • o)determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
  • p)esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge;
  • q)individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art29 · fonte del testo

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