Art. 53 — Sospensione cautelare
La sospensione cautelare puo' essere disposta, in relazione alla gravita' del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione cautelare e' comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si e' applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
