Le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati. La responsabilita' disciplinare e' accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalita' della condotta, anche se omissiva. La responsabilita' sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravita' dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi. Il professionista e' sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attivita' professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignita' della categoria. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera e' altresi' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art50 · fonte del testo

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