Art. 34 — Cancellazione - Sospensione per morosità

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso. La sospensione per morosita' non e' soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il procedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art34 · fonte del testo

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