Art. 28 — Cancellazione e sospensione dell'albo

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del ((Ministero della giustizia)) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d). L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosita' non e soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il provvedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Ministero tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art28 · fonte del testo

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