Art. 52 — Sanzioni disciplinari
[1]Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente puo' irrogare le seguenti sanzioni:
- a)la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo, b)
[2]la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni, c)
[3]la radiazione dall'Albo.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
