Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo e' volto ad accertare la sussistenza della responsabilita' disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignita', probita' e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa, nonche' nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. II procedimento e' regolato dal presente capo, nonche' dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile. L'azione disciplinare e' esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista e' iscritto. Se l'azione e' promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere e' attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente. Nel caso in cui e' promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, e' competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello piu' vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art49 · fonte del testo

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