Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. ((4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali))
Testo vigente dal 25 dicembre 2020
