1 Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di piu' di un terzo dei membri. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere piu' giovane per iscrizione nell'Albo. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art30 · fonte del testo

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