L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e il Ministero della difesa sono individuati quali Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). Le Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche individuano le capacita', le risorse e le procedure che possono essere impiegate in caso di crisi ai fini del presente decreto. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' definito il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala. Il piano di cui al primo periodo e' aggiornato periodicamente e, comunque, ogni tre anni. Il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala stabilisce gli obiettivi e le modalita' di gestione dei medesimi. In tale piano sono definiti, in particolare:

  • a)gli obiettivi delle misure e delle attivita' nazionali di preparazione;
  • b)i compiti e le responsabilita' delle Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche;
  • c)le procedure di gestione delle crisi informatiche, tra cui la loro integrazione nel quadro nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 82 del 2021, e i canali di scambio di informazioni;
  • d)le misure nazionali di preparazione, comprese le esercitazioni e le attivita' di formazione;
  • e)i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato e le infrastrutture coinvolte;
  • f)le procedure nazionali e gli accordi tra gli organismi e le autorita' nazionali pertinenti al fine di garantire il sostegno e la partecipazione effettivi dell'Italia alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala a livello dell'Unione europea. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo e' autorizzata la spesa pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Testo vigente dal 1 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138~art13 · fonte del testo

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