Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2021, N. 109)). In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo e' integrato, in ragione della necessita', con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute ((e)) del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi ((di natura cibernetica)) vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b). Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del ((decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198)):

  • a)mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;
  • b)assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi;
  • c)raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
  • d)elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
  • e)partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresi' i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, ((dell'Unione europea)) o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Testo vigente dal 5 agosto 2021

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2021 al 5 agosto 2021. 77 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

… Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia. tolto: Il Nucleo assicura il supporto al CISR e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla gestione di situazioni di crisi ai sensi del comma 1, nonche' per l'esercizio dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese le attivita' istruttorie e le procedure di attivazione necessarie, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2021, N. 109. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo e' integrato, in ragione della necessita', con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salutetolto: , del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, aggiunto: e del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa … competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura ciberneticatolto: , vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera … funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge aggiunto: 30 ottobre 2015, n. 174 tolto: del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge aggiunto: 11 dicembre 2015, n. 198 tolto: del 2015:

e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresi' i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, tolto: dell'UE aggiunto: dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-14;82~art10 · fonte del testo

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