Principi generali per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza ed esecuzione L'Autorita' nazionale competente NIS monitora e valuta il rispetto da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti degli obblighi previsti dall'articolo 7 e dal capo IV, nonche' i relativi effetti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, svolgendo attivita' di vigilanza attraverso:

  • a)il monitoraggio, l'analisi e il supporto ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti;
  • b)la verifica e le ispezioni;
  • c)l'adozione di misure di esecuzione;
  • d)l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' conferire priorita' alle attivita' di cui al presente capo adottando un approccio basato sul rischio. L'Autorita' nazionale competente NIS provvede affinche' le attivita' di vigilanza imposte ai soggetti per quanto riguarda gli obblighi di cui al presente decreto siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto di ciascuna fattispecie e dei criteri di cui all'articolo 31. L'Autorita' nazionale competente NIS vigila sul rispetto, da parte degli enti della pubblica amministrazione, del presente decreto, con indipendenza operativa rispetto agli enti della pubblica amministrazione sottoposti a vigilanza. L'Autorita' nazionale competente NIS espone nei particolari la motivazione per l'adozione dei provvedimenti per lo svolgimento delle attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo. Le attivita' e i poteri di cui al presente capo sono rispettivamente svolte ed esercitati rispettando i diritti della difesa nonche' tenendo conto delle circostanze di ciascuna fattispecie e almeno dei seguenti elementi:
  • a)la gravita' della violazione e l'importanza delle disposizioni violate, considerando gravi in particolare:
  • 1)le violazioni ripetute;
  • 2)la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato rimedio a tali incidenti;
  • 3)il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni vincolanti emesse dall'Autorita' nazionale competente NIS;
  • 4)l'ostacolo alle attivita' di vigilanza di cui al presente capo;
  • 5)la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte relative agli obblighi di cui al presente decreto;
  • b)la durata della violazione;
  • c)eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal soggetto interessato;
  • d)qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e il numero di utenti interessati;
  • e)un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte dell'autore della violazione;
  • f)qualsiasi misura adottata dal soggetto per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale;
  • g)qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati;
  • h)il livello di collaborazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili con l'Autorita' nazionale competente NIS. Gli audit sulla sicurezza, periodici e mirati, nonche' le scansioni di sicurezza di cui agli articoli 35 e 37, sono svolti da organismi indipendenti e si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'Autorita' nazionale competente NIS o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in relazione ai rischi. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' richiedere, anche solo in parte, di acquisire gli esiti di tali audit sulla sicurezza e di tali scansioni di sicurezza. I costi di tali audit sulla sicurezza e di tali scansioni di sicurezza sono a carico del soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi debitamente giustificati in cui l'Autorita' nazionale competente NIS decida altrimenti, in linea con il piano di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica lo svolgimento delle attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita' nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 1, sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' per lo svolgimento delle attivita', l'esercizio dei poteri e l'adozione dei provvedimenti di cui al presente capo.

Testo vigente dal 1 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138~art34 · fonte del testo

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