Le Autorita' competenti DORA individuano forme di coordinamento operativo e informativo tramite uno o piu' protocolli d'intesa, che garantiscono la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ivi incluse le informazioni sui gravi incidenti TIC, anche in relazione alle entita' finanziarie soggette, ai sensi della normativa di settore, alla vigilanza di piu' Autorita'. I protocolli d'intesa sono resi pubblici con le modalita' stabilite dalle medesime Autorita'. Per le finalita' di cui al regolamento DORA, le Autorita' competenti DORA stipulano protocolli di intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per regolare lo scambio di informazioni pertinenti, istituire forme di consulenza e assistenza tecnica reciproca e meccanismi di coordinamento efficaci e di risposta rapida nel caso di incidenti, nonche' specificare, se del caso, le modalita' di coordinamento delle attivita' relative a soggetti essenziali o importanti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, che siano stati designati come fornitori terzi critici di servizi TIC, a norma dell'articolo 31 del regolamento DORA. Le Autorita' competenti DORA stipulano un apposito protocollo d'intesa con il Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento DORA, per disciplinare lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni e alle notifiche di cui all'articolo 4, per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Le informazioni acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base dei protocolli di intesa di cui al comma 2, sono trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per le loro finalita' istituzionali, sulla base di intesa tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e gli stessi organismi di informazione per la sicurezza e, ove rilevanti per la difesa dello Stato, al Ministero della difesa, in qualita' di Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138. Qualora l'Autorita' nazionale competente NIS, in sede di vigilanza o di esecuzione, venga a conoscenza di una violazione degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del presente decreto da parte di un'entita' finanziaria, ne informa, senza indebito ritardo, le Autorita' competenti DORA.

Testo vigente dal 11 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-10;23~art5 · fonte del testo

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