Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' costituito, in via permanente, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, per assicurare l'implementazione e attuazione del presente decreto. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante di ogni Autorita' di settore NIS di cui all'articolo 11 e da due rappresentanti designati da regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati dalle previsioni di cui al presente decreto. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' convocato su indicazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti e si riunisce almeno una volta per trimestre. Per le finalita' di cui al comma 1, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:

  • a)supporta l'Autorita' nazionale competente NIS nello svolgimento delle funzioni relative all'implementazione e all'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere da a) a f);
  • b)formula proposte e pareri per l'adozione di iniziative, linee guida o atti di indirizzo ai fini dell'efficace attuazione del presente decreto;
  • c)predispone una relazione annuale sull'attuazione del presente decreto. Con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, possono essere dettate ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo. Per la partecipazione al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Testo vigente dal 1 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138~art12 · fonte del testo

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