Art. 20 — Rete di CSIRT nazionali
Il CSIRT Italia partecipa alla Rete di CSIRT nazionali. Il CSIRT Italia, ai fini del comma 1, contribuisce a:
- a)scambiare informazioni per quanto riguarda le capacita' dei CSIRT nazionali;
- b)agevolare, ove possibile, la condivisione, il trasferimento e lo scambio di tecnologia e delle misure, delle politiche, degli strumenti, dei processi, delle migliori pratiche e dei quadri pertinenti fra i CSIRT nazionali;
- c)scambiare, su richiesta di un CSIRT nazionale di un altro Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, informazioni relative a tale incidente, alle minacce informatiche, ai rischi e alle vulnerabilita' associate;
- d)scambiare informazioni in merito alle pubblicazioni e alle raccomandazioni in materia di sicurezza informatica;
- e)garantire l'interoperabilita' per quanto riguarda le specifiche e i protocolli per lo scambio di informazioni;
- f)su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale incidente, ai rischi e alle vulnerabilita' associati, ad eccezione dei casi in cui lo scambio di informazioni potrebbe compromettere l'indagine sull'incidente;
- g)su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali, discutere e, ove possibile, attuare una risposta coordinata a un incidente identificato nella giurisdizione di tale Stato membro;
- h)fornire assistenza ai CSIRT nazionali di altri Stati membri nel far fronte a incidenti che interessano due o piu' Stati membri;
- i)cooperare e scambiare migliori pratiche con i CSIRT nazionali designati dagli altri Stati membri in qualita' di coordinatori ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555, nonche' fornire loro assistenza per quanto riguarda la gestione della divulgazione coordinata di vulnerabilita' che potrebbero avere un impatto significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro;
- l)discutere e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:
- 1)categorie di minacce informatiche e incidenti;
- 2)preallarmi;
- 3)assistenza reciproca;
- 4)principi e modalita' di coordinamento in risposta a rischi e incidenti transfrontalieri;
- 5)contributi al piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3, su richiesta di uno Stato membro;
- m)su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali, discutere le capacita' e lo stato di preparazione del CSIRT nazionale richiedente;
- n)cooperare e scambiare informazioni con i centri operativi di sicurezza informatica regionali e a livello dell'Unione europea, al fine di migliorare la consapevolezza situazionale comune sugli incidenti e le minacce informatiche a livello dell'Unione europea;
- o)se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21;
- p)scambiare informazioni pertinenti per quanto riguarda gli incidenti, i quasi-incidenti, le minacce informatiche, i rischi e le vulnerabilita';
- q)informare il Gruppo di cooperazione NIS sulle proprie attivita' e sulle ulteriori forme di cooperazione operativa discusse a norma della lettera i) e, se necessario, chiedere orientamenti non vincolanti in merito;
- r)fare il punto sui risultati delle esercitazioni di sicurezza informatica, comprese quelle organizzate dall'ENISA;
- s)fornire orientamenti non vincolanti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
