Art. 19 — Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche - EU-CyCLONe
L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe). Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche contribuisce a:
- a)aumentare il livello di preparazione per la gestione di incidenti e crisi informatiche su vasta scala;
- b)sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;
- c)valutare le conseguenze e l'impatto degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione;
- d)coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
- e)discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555;
- f)supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala, nonche' in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e sui soggetti importanti;
- g)cooperare con la Rete di CSIRT nazionali;
- h)elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai sensi del comma 2, lettera e), puo' richiedere di discutere il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
