Art. 7 — Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

  • a)delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
  • b)approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
  • c)delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
  • d)delibera i regolamenti dell'ente;
  • e)nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
  • f)nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;
  • g)delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;
  • h)verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
  • i)delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
  • l)delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di elevata professionalita' e qualificazione scientifica nel settore di attivita' dell'I.N.A.F. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Testo vigente dal 19 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138~art7 · fonte del testo

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