Art. 7 — Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
- a)delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b)approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
- c)delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
- d)delibera i regolamenti dell'ente;
- e)nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
- f)nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;
- g)delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;
- h)verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
- i)delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
- l)delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di elevata professionalita' e qualificazione scientifica nel settore di attivita' dell'I.N.A.F. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Testo vigente dal 19 giugno 2003
