A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo decadono il presidente ed il consiglio direttivo dell'I.N.A.F. ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 14, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalita' dell'ente nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Il commissario, che puo' nominare due sub-commissari, cui delegare una parte delle sue funzioni, provvede, altresi', entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, definendo anche le modalita' per l'accorpamento nell'I.N.A.F degli istituti del C.N.R. di cui all'articolo 2, comma 3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli istituti di cui all'articolo 2, comma 3, proseguono nella loro attivita' come istituti del C.N.R. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli istituti predetti, nonche' il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, individuato dal C.N.R. d'intesa con l'I.N.A.F., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del C.N.R. effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'I.N.A.F., che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il suddetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico compresa la posizione previdenziale ed assicurativa, nonche' l'eventuale trattamento di fine rapporto. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4. Le dotazioni organiche dell'I.N.A.F. sono rideterminate ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1 e 2. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 11, comma 4.

Testo vigente dal 19 giugno 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138~art22 · fonte del testo

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