Art. 8 — Consiglio scientifico
Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico:
- a)esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
- b)realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
- c)individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza. Il consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Testo vigente dal 19 giugno 2003
