Art. 7 — Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
- a)delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b)delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;
- c)approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
- d)delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
- e)delibera i regolamenti dell'ente;
- f)nomina il vice presidente tra i propri componenti;
- g)nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali;
- h)delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;
- i)verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
- l)affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d);
- m)delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
- n)ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da universita' e da imprese, nonche' riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
- o)delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
- p)delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.
Testo vigente dal 6 giugno 2003
