Art. 7 — Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
- a)delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;
- b)approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
- c)delibera i regolamenti dell'agenzia;
- d)nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
- e)nomina il consiglio tecnico-scientifico, ((...));
- f)verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;
- g)ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;
- h)delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;
- i)delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilita';
- l)delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato dal ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), e da altri sei componenti, scelti tra personalita' di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i sessi. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Testo vigente dal 30 giugno 2022
