Art. 7 — Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
- a)delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b)approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
- c)delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
- d)delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;
- e)nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
- f)nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;
- g)delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento;
- h)verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
- i)delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
- l)delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attivita' dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due designati dal Ministro delle attivita' produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.
Testo vigente dal 16 febbraio 2004
