Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

  • a)delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
  • b)approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
  • c)delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
  • d)delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;
  • e)nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
  • f)nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;
  • g)delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento;
  • h)verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
  • i)delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
  • l)delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attivita' dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due designati dal Ministro delle attivita' produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

Testo vigente dal 16 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38~art7 · fonte del testo

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