Art. 2 — Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio
Il gas rinnovabile e' certificato conformemente alle previsioni di cui agli articoli 42, 42-bis e 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati in conformita' alle metodologie individuate sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e del presente articolo. Al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento, gli operatori economici sono tenuti a dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al comma 7. A tal fine, gli operatori economici utilizzano un sistema di equilibrio di massa in conformita' all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Il sistema nazionale di certificazione della sostenibilita', istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e' aggiornato, secondo le modalita' ivi previste, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai combustibili a basse emissioni di carbonio e in conformita' alle disposizioni di cui al presente articolo. Gli operatori economici appartenenti alla filiera aderiscono al sistema nazionale di certificazione al fine di garantire:
- a)l'affidabilita' delle informazioni che gli operatori economici stessi forniscono in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento, di cui al comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui al comma 6;
- b)un livello adeguato di verifica indipendente di parte terza delle informazioni fornite e per accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione delle autorita' competenti, su richiesta, i dati utilizzati per fornire le informazioni di cui al comma 4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione europea o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti internet degli operatori, dei fornitori e del Gestore dei servizi energetici (GSE) e aggiornate su base annuale. La metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, e' definita dal regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione europea, dell'8 luglio 2025, fatto salvo quanto previsto per i carburanti derivanti da carbonio riciclato, sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali si applica il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione europea, del 10 febbraio 2023. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto con decisione adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, l'operatore medesimo non ha l'obbligo di fornire ulteriori prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema e' stato riconosciuto dalla Commissione europea. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021, esercita le proprie competenze anche in materia di combustibili a basse emissioni di carbonio, secondo quanto stabilito dal presente decreto. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi del Comitato di cui al comma 9, controlla il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario riguardante i combustibili a basse emissioni di carbonio. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica informa senza ritardo il sistema volontario. Gli operatori economici sono tenuti a inserire nella banca dati dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31-bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali ad essa collegate, in conformita' all'articolo 31-bis, paragrafo 2, della medesima direttiva (UE) 2018/2001, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilita' del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001. Laddove siano state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui al citato articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabile.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
