Art. 1 — Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e dell'idrogeno
I mercati del gas naturale e dell'idrogeno sono disciplinati e regolati in base ai principi di liberta' degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi, liberta' di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica, in conformita' alle previsioni di cui al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. L'organizzazione del mercato tiene conto, altresi', dell'esigenza di dare stabilita' agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e per l'aumento della capacita' di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, nonche' dell'esigenza di garantire priorita' al dispacciamento dei vettori da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai settori difficili da decarbonizzare. I partecipanti al mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
