Art. 10 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
All'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2-bis:
- 1)dopo le parole: «si applicano in modo non discriminatorio anche» sono inserite le seguenti: «al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio, al biometano» e dopo le parole: «ordine tecnico o di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale»;
- 2)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Non sono ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.».
- b)dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Al fine di favorire la decarbonizzazione, e' sempre ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. E' ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purche' la durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
