Art. 3 — Diritti contrattuali di base
Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti finali hanno altresi' il diritto di avere piu' di un contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno allo stesso tempo, purche' siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti. I clienti finali, ferma restando la normativa vigente relativa alla tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi da 3 a 12, hanno il diritto a che i contratti di fornitura di gas naturale e di idrogeno indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:
- a)l'identita', l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;
- b)i servizi forniti, le loro caratteristiche principali, i livelli di qualita' dei servizi forniti e la data di allacciamento iniziale;
- c)i servizi di manutenzione offerti;
- d)i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, gli addebiti per i servizi di manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;
- e)la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonche' l'eventuale facolta', per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;
- f)l'indennizzo e le modalita' di rimborso applicabili nel caso in cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
- g)nel caso in cui l'oggetto del contratto includa prestazioni ambientali, comprese le emissioni di biossido di carbonio se applicabili, impegni chiari, oggettivi, accessibili e verificabili apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio;
- h)le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalita' procedimentali;
- i)le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito internet del fornitore;
- l)le informazioni sul fornitore e sul prezzo degli eventuali prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o idrogeno, se applicabili. Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono eque e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto anche qualora il contratto medesimo sia stipulato per il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il cliente finale ha altresi' diritto a ricevere:
- a)le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla fornitura di gas;
- b)un documento informativo di sintesi, delle principali condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. La violazione del comma 3, ad opera del fornitore, e' causa di nullita' del contratto di fornitura. La nullita' opera soltanto in favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Il cliente finale ha il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facolta' di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, il cliente finale deve essere altresi' informato, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. I clienti finali hanno altresi' il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata, ne' risolvano i contratti prima della scadenza. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale puo' recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione di cui al comma 5 indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa. I fornitori di gas naturale e di idrogeno forniscono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali generalmente praticate per l'accesso e l'uso dei servizi, incluse, se previste, le promozioni e gli sconti. I fornitori specificano se il prezzo applicato e' di natura fissa o variabile. Le informazioni contrattuali fondamentali sono evidenziate in modo chiaro e comprensibile. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non puo' determinare condizioni svantaggiose per i clienti. I fornitori di gas naturale e di idrogeno applicano condizioni generali di fornitura eque e trasparenti, redatte in un linguaggio semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei clienti finali, quali un'eccessiva documentazione. I clienti finali sono altresi' tutelati contro pratiche di vendita sleali o ingannevoli. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido. I clienti civili di gas naturale hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati. I clienti finali hanno diritto a che i fornitori non risolvano i contratti o non interrompano la fornitura per motivi che sono oggetto di un reclamo o di una risoluzione extragiudiziale delle controversie e non pregiudichino i diritti e gli obblighi contrattuali. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' atti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua la disciplina regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La medesima Autorita' con uno o piu' atti regolatori applica le disposizioni di cui al presente articolo al settore della vendita dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualita' tenuto conto del livello di maturita' del relativo mercato.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
