Art. 41 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti: «m-bis) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto" applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;
- m-ter)stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione siano pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli articoli 41 e 45 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;
- m-quater)tengono conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessita' di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se del caso.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
