Art. 9 — Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno
L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno e' soggetta a valutazione costi-benefici secondo criteri individuati dall'ARERA in conformita' all'allegato II al presente decreto. I sistemi di misurazione intelligenti sono in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione e controllo, utilizzando una forma di comunicazione elettronica. L'ARERA stabilisce i requisiti funzionali minimi dei sistemi di misurazione intelligenti nonche' i requisiti di interoperabilita', assicurando la sicurezza degli stessi e della comunicazione dei pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali, in conformita' alla normativa europea nonche' l'interoperabilita' di tali sistemi e le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di contribuzione dei clienti finali all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi. Nel caso in cui l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti per l'idrogeno sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la valutazione medesima e' riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
