Art. 30 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
All'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «sviluppare» sono inserite le seguenti: «o dismettere» e dopo la parola: «ambiente» sono inserite le seguenti: «e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualita' del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualita' del gas.»;
- c)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all'interno del Paese e a livello regionale, per garantire l'uso piu' efficiente delle capacita' degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrita' e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas naturale.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
